La motivazione “rafforzata” della sentenza di secondo grado.
E’ un principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità che la sentenza di secondo grado, che condanni l’imputato ribaltando il giudizio assolutorio del giudice di primo grado, deve fornire una motivazione ‘rafforzata’: tale onere motivazionale è stato delineato a partire dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679, secondo cui: «In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni
della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato».
La motivazione rafforzata, poi, «consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore» (Cass., Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056).
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 1 n. 25209 del 2025
