Obbligo di custodia dell’animale
Dispositivo dell’art. 672 Codice Penale
Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258.
Alla stessa sanzione soggiace:
1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.
L’obbligo di custodia dell’animale sorge ogni qualvolta sussista una relazione di semplice detenzione, anche solo materiale e di fatto tra l’animale e una data persona, non essendo necessario l’accertamento di un rapporto di proprietà in senso civilistico, nella specie, quest’ultimo, ritenuto sussistente in capo al prevenuto (ex plurimis, Cass., Sez. 4, n. 10192 del 02/03/2021, Fusetti; Sez. 4, n. 51448 del 17/10/2017, Polito, Rv. 271329 – 01). Posizione di garanzia, quella assunta dal proprietario di un cane, che, però, impone l’obbligo di adottare le cautele necessarie a prevenire le prevedibili azioni e reazioni dell’animale, con la conseguenza per cui il proprietario risponde a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi dallo stesso animale anche qualora ne abbia affidato la custodia a persona inidonea a controllarlo (Cass., Sez. 4, n. 34765 del 03/04/2008, Morgione, Rv. 240774 – 01).
Corte di Cassazione, sez. IV penale, 5 giugno 2025, n. 20949
