Opere straniere pubblicate in Italia: tutela

opereLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la tutela, in materia di diritto d’autore, delle opere letterarie e artistiche di cittadini statunitensi pubblicate in Italia.

A tal guisa occorre rilevare che la prima convenzione fra i due paesi in materia di diritto d’autore è quella contemplata nello scambio di note del 1892 (c.d. Trattato di Washington, approvato col R.d. n. 17 del 1893 ed integrato con successivo scambio reso esecutivo il 30.5.1915), secondo la quale le opere di autori statunitensi, a condizione di reciprocità, sono protette in Italia come le opere nazionali.

L’accordo è stato confermato dagli Stati Uniti, ai sensi dell’ art. 44 del Trattato di Pace firmato a Parigi il 10.2.1947 ed è ancora in vigore.

Entrambi gli Stati hanno poi ratificato la Convenzione Universale sul diritto d’autore adottata a Ginevra nel 1952 (entrata in vigore negli Stati Uniti il 16.9.55 ed in Italia il 24.1.1957), che, nel ribadire i principi già sanciti dalla Convenzione di Berna (cui, all’ epoca, gli USA non avevano ancora prestato adesione) ha stabilito quanto segue:

a) che le opere pubblicate dai cittadini degli Stati contraenti godono, in ogni altro Stato contraente, della protezione che esso accorda alle opere di propri cittadini pubblicate per la prima volta nel suo territorio (art. Il — primo alinea);

b) che la durata della protezione dell’opera è regolata dalla legge dello Stato in cui la protezione è richiesta, in conformità della legge nazionale (art. IV, primo alinea).

Risulta dunque evidente che, in forza di tale convenzione, le opere di cittadini statunitensi pubblicate in Italia godono della medesima protezione prevista dall’art. 25 della Legge n. 633 del 1941, che attualmente la accorda per tutta la vita dell’autore e fino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. 

Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 1 Num. 32 Anno 2017

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