Presupposti per la concessione della pena sostitutiva
Sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210, così massimata: “In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell’imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell’adempimento delle prescrizioni imposte“).
Giova osservare che, ai sensi dell’art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il giudice nel valutare se applicare una pena sostitutiva deve tenere conto «dei criteri indicati dall’art. 133 del codice penale». Ed invero, il novellato art. 58 stabilisce che, nel decidere se applicare una pena sostitutiva e nello scegliere quale pena applicare, il giudice debba valutare quale sia la pena più idonea alla rieducazione del condannato e se sia possibile, attraverso opportune prescrizioni, prevenire il pericolo di commissione di altri reati. Quando motiva sull’applicazione (o mancata applicazione) delle pene sostitutive, dunque, il giudice deve ancora oggi tenere conto dei precedenti penali dell’imputato, anche se non deve valutarli tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto piuttosto nella prospettiva dell’efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (così, in motivazione Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658). Ove il giudizio così espresso sia immune da aporie logiche, come nel caso in esame, resiste al sindacato da esperirsi in sede di legittimità.
I poteri istruttori di cui all’art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., della cui mancata attivazione la difesa si duole, sono rimessi all’apprezzamento del giudice.
La norma infatti stabilisce che, al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell’articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall’ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria, tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato.
Si è condivisibilmente osservato che l’art. 545-bis cit. non prevede affatto un obbligo per il giudice di rinviare l’udienza e sospendere il processo dopo la lettura del dispositivo per acquisire informazioni dall’ufficio esecuzione penale o dalla polizia giudiziaria, ma gli attribuisce solo una facoltà, il cui esercizio è rimesso al suo prudente apprezzamento, onde evitare inutili prolungamenti della durata del processo nel caso in cui gli elementi già presenti in atti consentano immediatamente di ritenere non adeguata la sostituzione della pena detentiva (così, in motivazione Sez. 6, n. 43263 del 13/09/2023, Lo Monaco, Rv. 285358).
Corte di Cassazione Penale Sez. 4 sentenza n. 4842 del 2026
