Famiglie di fatto e reato di maltrattamenti
Nelle famiglie di fatto è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 cod. pen.?
In particolare la situazione di fatto, derivante dalla filiazione è elemento sufficiente per stabilire la continuità della relazione e la configurabilità del reato di maltrattamenti, mancando l’instaurazione di una significativa relazione di carattere sentimentale, tale da in generare l’aspettativa di un vincolo di solidarietà personale e autonoma rispetto ai vincoli giuridici derivanti dalla filiazione e ciò anche in caso di cessata convivenza?
L’art. 572 cod. pen., la cui rubrica oggi recita «maltrattamenti contro familiari e conviventi», tutela i nuclei familiari fondati sul matrimonio, le cd. famiglie di fatto, e qualunque relazione che, per la consuetudine e la qualità dei rapporti creati all’interno di un gruppo di persone, implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tradizionalmente propri del nucleo familiare.
La famiglia di fatto è quella fondata sulla reciproca volontà di vivere insieme, di generare figli, di avere beni in comune, di dare vita a un nucleo stabile e duraturo, nella quale la convivenza more uxorio realizza una serie di relazioni di stima, di affetto e di fiducia, che corrispondono pienamente a quelle che caratterizzano la famiglia legittima.
Si è affermato il principio per cui è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l’agente, quando quest’ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione; cfr. Sez. 6, n. 33882 del 08/07/2014, C, Rv. 26207801 che in motivazione ha precisato che la perdurante necessità di adempiere gli obblighi di cooperazione nel mantenimento, nell’educazione, nell’istruzione e nell’assistenza morale del figlio minore naturale derivanti dall’esercizio congiunto della potestà genitoriale, implica necessariamente il rispetto reciproco tra i genitori anche se non conviventi.
Ciò che esclude la sussistenza del reato pur in presenza dei figli è il legame caratterizzato da precarietà ed instabilità.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 dicembre 2020 – 4 febbraio 2021; n. 4424
