Programma di Trattamento

Programma di Trattamento Decreto di citazione a giudizio Durata del lavoro Revisione dell'assegno di divorzio Sospensione della patente di guida e confisca Prognosi favorevole Interpretazione del contratto Revoca della sanzione sostitutiva sostitutiva Irrilevanza Pronuncia di addebito Integrazione o modificazione del programma di trattamento Oblazione Quantificazione della sanzione amministrativa accessoria Verità della notizia Competenza territoriale Lavoro di pubblica utilità Esimente del diritto di satira Critica Sentenza di non doversi procedere Revoca della pena sostitutiva del lavoro di Tradimento e risarcimento del danno Contraffazione Contraffazione grossolana Danno cagionato da cosa in custodia Diniego dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova Programma di trattamento e Pubblicazione di foto Trasferimento del lavoratore subordinato Modifica del programma Trasferimento del lavoratore contratto preliminare ad effetti anticipati Espressioni denigratorie Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento Impugnazione avverso la sentenza di estinzione del reato Incapacità naturale Messa Medico del lavoro Abbandono della casa coniugale Messa alla prova presentata nel giudizio di secondo grado Spese a carico dell'usufruttuario L'ordinanza Pettegolezzo Sospensione della prescrizione Addebito della separazione La caparra confirmatoria Iscrizione di ipoteca Assegno divorzile Rimessione in termini Diritto di satira Programma di trattamento Prestazione di attività non retribuita Diritto di cronaca giudiziaria Circostanze aggravanti Diritto morale d'autore Reato di diffamazione tramite la rete internet Decreto penale di condanna e Impugnazione dell'ordinanza di rigetto Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova tollerabilità delle immissioni Vizi della cosa locata Diffamazione Diffamazione tramite la rete Internet Preliminare di vendita Casellario giudiziale Rilascio dell'immobile locato lavori di straordinaria amministrazione Garanzia per i vizi revoca della sanzione sostitutiva Paternità dell'opera Esimente della verità putativa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la sospensione del procedimento con messa alla prova, corredata della necessaria presenza del programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna (u.e.p.e.). 

Nel caso di specie il Giudice aveva ammesso l’imputato alla messa alla prova in assenza del programma di trattamento, rinviando per la presentazione del programma stesso, in violazione degli artt. 168-bis C.p. e 464-quater, C.p.P., (rinvio che poteva essere disposto dopo aver preso atto dell’istanza ritualmente depositata all’u.e.p.e., senza, tuttavia, pronunziare il provvedimento di cui all’art. 464-quater, comma 3, codice di rito).

Giova ricordare che l’art. 464-bis C.p.P. prevede, al comma quarto, che all’istanza di sospensione per messa alla prova sia allegato un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna (u.e.p.e.), ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l’elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma che, in ogni caso, deve contenere una serie di elementi e prescrizioni, pure indicate nel comma quarto (le modalità di coinvolgimento dell’imputato, della famiglia e dell’ambiente di vita nel reinserimento sociale; le prescrizioni comportamentali, le attività risarcitorie/riparatorie nei confronti della persona offesa, il lavoro di pubblica utilità o l’attività di volontariato; le condotte concernenti la mediazione con la persona offesa).

Ai sensi dell’art. 464-quater, comma 3, C.p.P., poi, la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, valutati gli indici di cui all’art. 133 C.p., reputa idoneo il programma di trattamento e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il Giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell’imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

E’ evidente, dunque, che, per decidere sull’istanza di sospensione con messa alla prova, il Giudice deve avere a disposizione il programma già elaborato, onde effettuare la verifica suddetta. Occorre, dunque, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 3, n. 12721 del 17/01/2019), distinguere il momento della presentazione dell’istanza di sospensione da quello della decisione del Giudice.

Quanto al primo, l’ammissibilità della richiesta è assicurata sia dall’allegazione del programma già concordato, sia dall’allegazione della mera richiesta con la prova del deposito presso l’u.e.p.e.; l’accoglimento dell’istanza dell’indagato o imputato e la sospensione per messa alla prova, tuttavia, non possono prescindere dall’esame del programma di trattamento e, pertanto, dalla sua precedente elaborazione, stante il già evocato disposto dell’art. 464-quater, comma 3, C.p.P.

Ne discende che, qualora l’istanza non rechi con sé il programma, ma la sua elaborazione sia stata solo richiesta all’u.e.p.e., la domanda dell’indagato o dell’imputato è sì ammissibile, ma il Giudice dovrà disporre un rinvio al fine di attendere l’elaborazione del programma per potere poi valutare se ammettere l’interessato alla messa alla prova e sospendere il procedimento (Cass., Sez. 6, n. 9197 del 26/09/2019; Cass., Sez. 3, n. 12721 del 17/01/2019; Cass., Sez. 5, n. 31730 del 19/05/2015).

Né si può sostenere che il Giudice possa limitarsi a valutare l’istanza (e che pertanto quest’ultima sia sufficiente per ammettere il prevenuto alla messa alla prova), giacché il programma non costituisce una mera e meccanica recezione dell’istanza prodotta dall’indagato o dall’imputato, ma rappresenta un provvedimento autonomo, distinto e complesso che richiede l’interazione tra l’istante e l’ufficio al fine di definire le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume, così come, ove necessario e possibile, il coinvolgimento del nucleo familiare e dell’ambiente di vita dello stesso soggetto nel processo di reinserimento sociale.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 29882 Anno 2020

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