La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la sospensione del procedimento con messa alla prova, corredata della necessaria presenza del programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna (u.e.p.e.).
Nel caso di specie il Giudice aveva ammesso l’imputato alla messa alla prova in assenza del programma di trattamento, rinviando per la presentazione del programma stesso, in violazione degli artt. 168-bis C.p. e 464-quater, C.p.P., (rinvio che poteva essere disposto dopo aver preso atto dell’istanza ritualmente depositata all’u.e.p.e., senza, tuttavia, pronunziare il provvedimento di cui all’art. 464-quater, comma 3, codice di rito).
Giova ricordare che l’art. 464-bis C.p.P. prevede, al comma quarto, che all’istanza di sospensione per messa alla prova sia allegato un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna (u.e.p.e.), ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l’elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma che, in ogni caso, deve contenere una serie di elementi e prescrizioni, pure indicate nel comma quarto (le modalità di coinvolgimento dell’imputato, della famiglia e dell’ambiente di vita nel reinserimento sociale; le prescrizioni comportamentali, le attività risarcitorie/riparatorie nei confronti della persona offesa, il lavoro di pubblica utilità o l’attività di volontariato; le condotte concernenti la mediazione con la persona offesa).
Ai sensi dell’art. 464-quater, comma 3, C.p.P., poi, la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, valutati gli indici di cui all’art. 133 C.p., reputa idoneo il programma di trattamento e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il Giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell’imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.
E’ evidente, dunque, che, per decidere sull’istanza di sospensione con messa alla prova, il Giudice deve avere a disposizione il programma già elaborato, onde effettuare la verifica suddetta. Occorre, dunque, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 3, n. 12721 del 17/01/2019), distinguere il momento della presentazione dell’istanza di sospensione da quello della decisione del Giudice.
Quanto al primo, l’ammissibilità della richiesta è assicurata sia dall’allegazione del programma già concordato, sia dall’allegazione della mera richiesta con la prova del deposito presso l’u.e.p.e.; l’accoglimento dell’istanza dell’indagato o imputato e la sospensione per messa alla prova, tuttavia, non possono prescindere dall’esame del programma di trattamento e, pertanto, dalla sua precedente elaborazione, stante il già evocato disposto dell’art. 464-quater, comma 3, C.p.P.
Ne discende che, qualora l’istanza non rechi con sé il programma, ma la sua elaborazione sia stata solo richiesta all’u.e.p.e., la domanda dell’indagato o dell’imputato è sì ammissibile, ma il Giudice dovrà disporre un rinvio al fine di attendere l’elaborazione del programma per potere poi valutare se ammettere l’interessato alla messa alla prova e sospendere il procedimento (Cass., Sez. 6, n. 9197 del 26/09/2019; Cass., Sez. 3, n. 12721 del 17/01/2019; Cass., Sez. 5, n. 31730 del 19/05/2015).
Né si può sostenere che il Giudice possa limitarsi a valutare l’istanza (e che pertanto quest’ultima sia sufficiente per ammettere il prevenuto alla messa alla prova), giacché il programma non costituisce una mera e meccanica recezione dell’istanza prodotta dall’indagato o dall’imputato, ma rappresenta un provvedimento autonomo, distinto e complesso che richiede l’interazione tra l’istante e l’ufficio al fine di definire le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume, così come, ove necessario e possibile, il coinvolgimento del nucleo familiare e dell’ambiente di vita dello stesso soggetto nel processo di reinserimento sociale.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 29882 Anno 2020