Reato favoreggiamento personale
Corretto inquadramento giuridico della fattispecie
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
È utile premettere che, secondo l’insegnamento assolutamente consolidato, la condotta del delitto di favoreggiamento personale, che è reato di pericolo, deve consistere in un’attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, provocando quindi una negativa alterazione del contesto fattuale all’interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere (cfr., tra le tantissime, Sez. 6, n. 13143 del 01/03/2022, O. Rv. 283109 – 01, e Cass., Sez. 6, n. 9989 del 05/02/2015, Paladino, Rv. 262799 – 01).
E che, ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento personale, non è necessaria la dimostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (vds., in particolare, Cass., Sez. 6, n. 9415 del 16/02/2016, Sorrentino, Rv. 267276 – 01, e Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani, Rv. 264125 – 01).
Ciò posto, proprio muovendo da queste coordinate, si è espressamente precisato, in primo luogo, che il reato di favoreggiamento personale può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta, purché idonea a intralciare le investigazioni della autorità, non occorrendo che l’intento di assicurare la clandestinità sia perseguito, e, nello specifico, che tale condotta può benissimo consistere in un’attività intesa a favorire gli incontri e i rapporti di un ricercato con i propri congiunti, così da evitargli il rischio di uscire, anche temporaneamente, dalla clandestinità (così Cass., Sez. 6, n. 2936 del 01/12/1999, dep. 2000, Pecoraro, Rv. 217108 – 01).
Corte di Cassazione Sez. Terza Penale, Sentenza n.9571 del 12/03/2026
