Reiterazione degli atti persecutori
Come di recente ribadito dalla Corte di legittimità, pur occupandosi specificamente del tema della necessaria reiterazione degli atti persecutori, integrano il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, ancorché commesse in un breve arco di tempo, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale (Sez. 5, n. 33842 del 03/04/2018, P., Rv. 273622 – 01: in motivazione si legge che, nel caso di specie, l’imputato aveva posto in essere nei due giorni individuati dalla contestazione azioni certamente moleste, anche gravemente minacciose, lesive dell’incolumità fisica della persona offesa, con cui intendeva ripristinare la precedente relazione sentimentale, e di danneggiamento della sua auto, nonché di violenta minaccia anche nei confronti di familiari della vittima).
Sul punto si registra anche l’intervento di Sez. 5, n. 1753 del 16/09/2021, dep. 2022, Q., Rv. 282426 – 01, che, muovendo dall’elaborazione giurisprudenziale della nozione di molestia di cui all’art. 660 c.p., è giunta alla conclusione in forza della quale rientra in tale ambito qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza od interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica. Nella motivazione della sentenza appena citata si legge, altresì, che, nell’indicata prospettiva, anche le lesioni personali volontarie arrecate dal soggetto attivo del reato a familiari della persona offesa dal reato ex art. 612-bis c.p., rientrano, al tempo stesso, nella nozione di molestia e di minaccia, in quanto, da un lato, costruiscono intorno alla persona offesa dal reato di atti persecutori un clima intimidatorio e ostile e, dall’altro, rendono concreta la possibilità di analoghi atti dannosi, desumibile dalla precedente condotta (cfr., in questo senso, con riferimento alla condotta di danneggiamento, Sez. 5, n. 10994 del 12/12/2019, C., Rv. 27885701).
La soluzione è coerente con la stessa formulazione dell’art. 612-bis, comma 1, che pone l’accento sulla realizzazione di “condotte“, caratterizzate per la loro portata minacciosa o molesta, idonea a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La norma incriminatrice, in realtà, focalizza la sua attenzione sull’effetto delle condotte persecutorie, che vengono identificate in quanto si traducano nell’intimidazione o nell’invasione della sfera di autodeterminazione della vittima. Anche Corte Cost., sent. 172 del 2014, nel respingere la questione di legittimità costituzionale dell’art. 612-bis c.p., in relazione alla dedotta violazione del principio di determinatezza delle fattispecie penali codificato dall’art. 25 Cost., comma 2, ha, infatti, puntualmente osservato, per quanto rileva in questa sede, che “molestare significa, invece, sempre secondo il senso comune, alterare in modo fastidioso o importuno l’equilibrio psichico di una persona normale. E questo è sostanzialmente il significato evocato dall’art. 660 c.p., in cui viene fatto riferimento alla molestia per definire il risultato di una condotta“.
Quest’ultima precisazione, coerente con la ratio dell’incriminazione, è in linea con le indicazioni Eurounitarie, se si considera che la direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, all’art. 2, par. 1, lett. c), definisce le molestie sempre in chiave finalistica come “situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo“.
Corte di Cassazione penale sez. V – 13/01/2023, sentenza n. 15734
