La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento si pronuncia nuovamente in merito alla competenza ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a seguito dell’ estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per l’esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 168 ter C.p. – Legge 28 Aprile 2014, n. 67.
La sanzione amministrativa accessoria deve essere applicata per legge; infatti l’art. 3 comma 11 della Legge 28 Aprile 2014, n. 67 ha inserito nel Codice Penale l’art. 168 ter che al secondo comma prevede espressamente che l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge. Si tratta, peraltro, di una previsione necessaria, in quanto il nuovo istituto della messa alla prova, che può essere fatto rientrare, a pieno titolo, nelle cause di estinzione del reato (come si ricava inequivocabilmente proprio dal tenore del comma 2 dell’art. 168 ter, laddove la norma si riferisce agli effetti dell’esito positivo della prova) si caratterizza, tuttavia, per il suo carattere di strumento di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, insorto con la formulazione dell’accusa verso l’imputato o con l’inizio dell’indagine da parte del P.M. Non prevede, in altri termini, un preventivo accertamento di penale responsabilità. (Cass., sez. IV, n. 40069 del 17.9.2015). Ne deriva che nel caso della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la competenza all’irrogazione della stessa all’esito della positiva “messa alla prova” e dell’estinzione del reato, va individuata, ai sensi dell’art. 224 comma 3 Codice della Strada in capo al Prefetto.
Invero il giudice che dichiara la estinzione del reato per l’esito positivo della prova, ai sensi dell’art. 168 ter C.p. non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del prefetto ai sensi dell’art. 224 comma III Codice della Strada, attesa la distinzione tra il suddetto istituto, che prescinde dall’accertamento di penale responsabilità, rispetto a quella prevista dall’art. 186 comma nove bis Codice della Strada, che prevede un sistema alternativo di modulazione della sanzione penale, mediante la sostituzione della stessa con il lavoro di pubblica utilità, con l’ulteriore effetto premiale e incentivante, in ipotesi di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, della riduzione del termine di durata della sanzione amministrativa temporanea della sospensione della patente di guida (Cass., sez. IV, n. 40069 del 17.9.2015).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 32201 Anno 2020