Scherzo degenerato
Lo scherzo degenerato può trasformarsi in un reato?
Nel caso di specie l’imputato con alcuni amici si introduceva nella stanza da letto del fratello coabitante con l’intento di fare uno scherzo poi degenerato nell’uso della violenza.
Viene in evidenza il problema della violazione di domicilio, in costanza di coabitazione tra le parti.
In tema di coabitazione, invero, il diritto all’inviolabilità del domicilio spetta a ciascuno dei conviventi e dunque il dissenso, espresso o tacito e, comunque, presunto in ipotesi di finalità illecita, di uno solo di essi è sufficiente ad integrare la volontà contraria all’introduzione e, quindi, il divieto la cui inosservanza da parte di altri costituisce il delitto di violazione di domicilio (Sez. 5, n. 8574 del 19/04/1982).
A tanto aggiungasi come la latitudine del consenso prestato solo da uno dei conviventi si scandisca diversamente a seconda del tipo di relazione abitativa, dovendo distinguersi la convivenza dalla coabitazione.
Mentre la convivenza va intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale (v. Cass. civ., Sez. 3, n. 9178 del 13/04/2018, che ha specificato come la coabitazione costituisca mero indizio della convivenza), la coabitazione è, invece, una mera situazione di fatto, consistente nella condivisione del medesimo alloggio, ispirata da ragioni di opportunità e convenienza, in cui vengano a definirsi, pur nel domicilio comune, ambiti personali ed inviolabili di godimento.
Trattasi di una relazione limitata alla comunione nell’uso abitativo, che enuclea – per le parti non destinate alla comune fruizione – tante unità quanti sono i soggetti coabitanti, tutte oggetto della tutela declinata dall’art. 614 c.p..
Nella delineata prospettiva, il consenso all’eccesso prestato da uno solo dei coabitanti non può che
limitarsi agli spazi comuni ed a quelli di esclusiva pertinenza del medesimo, mentre riguardo alle parti in godimento esclusivo spetta solo all’avente diritto la facoltà di ammettervi la presenza di terzi. Ne viene che la presunzione di consenso non può configurarsi nei casi in cui venga a definirsi un ubi consistam individuale ed esclusivo.
Deve, pertanto, affermarsi che, in tema di violazione di domicilio, debbono essere tenute distinte le situazioni di convivenza e di coabitazione: mentre per le prima – caratterizzate da legami affettivi stabili e duraturi, in virtù dei quali siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale – il consenso di uno dei conviventi esprime il consenso tacito degli altri, nelle seconde – connotate da una mera situazione di fatto – viene a definirsi per ciascuno dei coabitanti uno spazio esclusivo, che richiede, al fine di consentirne l’accesso a terzi, il consenso dell’avente diritto.
In altri termini, quando il domicilio è comune a più persone, alla inviolabilità del medesimo hanno diritto tutti i coabitanti e che il dissenso, espresso o tacito, di uno solo di essi è sufficiente ad integrare la volontà contraria all’introduzione e, quindi, il divieto la cui inosservanza da parte di altri costituisce il delitto di violazione di domicilio. Il consenso può essere anche presunto, ma la presunzione è tanto più rilevante quanto più il rapporto di coabitazione si fondi su comunione di intenti, mentre viene meno quando, invece, il rapporto di coabitazione sia fondato su mere ragioni di opportunità e convenienza
Corte di Cassazione Penale, sez. V, 14 settembre 2020, n. 31276
