Tradimento virtuale
Secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito il tradimento virtuale è assimilabile, sotto il profilo giuridico, al tradimento reale ma non sempre costituisce fatto giustificativo dell’addebito della separazione.
Una relazione intrapresa via internet da parte di uno dei coniugi non sarebbe un fatto giustificativo dell’addebito della separazione in assenza di una prova sull’efficienza causale di tale fatto rispetto alla crisi dell’unione coniugale.
Tale ratio è conforme alla giurisprudenza di legittimità che ha più volte precisato come “Ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall’art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” (Cass. sez. I, 27.01.2014 sentenza n. 1596).
Nel caso di specie dalla lettura della motivazione risulta che la Corte di appello abbia vagliata la presunta relazione virtuale della moglie, ma abbia ritenuto che il suo comportamento sia intervenuto quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, dovuta anche ad episodi di violenza posti in essere dal marito e documentati da certificati medici. Sulla base di queste valutazioni la Corte di merito ha escluso pertanto che il fallimento dell’unione coniugale sia addebitale ad un comportamento specifico della moglie, ritenendolo invece riferibile a reciproche difficoltà nel rapporto tra i due coniugi risalenti nel tempo.
Corte di Cassazione, sezione VI civile, sentenza 14 luglio 2016, n. 14414
