Violenza domestica e contro le donne
Con riguardo ai reati di violenza domestica e contro le donne, vanno osservati gli obblighi di matrice sovranazionale, con particolare riguardo alla corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione di comportamenti violenti, come previsto dall’art. 51 della Convenzione di Istanbul dell’1l maggio 2011, ratificata con legge 26 giugno 2013, n. 77, in un’ottica di prioritaria sicurezza delle vittime o persone in pericolo, che non può essere affidata alla iniziativa delle stesse (sez.6, n. 46797 del 18/10/2023, T., Rv. 285542).
Tale indirizzo esegetico si è delineato, nella giurisprudenza di legittimità, in esito ad una compiuta riflessione sull’evoluzione normativa interna, e della giurisprudenza della Corte europea, in tema di contrasto alla violenza domestica e alla violenza di genere, in particolare contro le donne.
Lo snodo fondamentale è rappresentato dai superiori precetti della Convenzione del Consiglio d’Europa sula prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) ratificata in Italia con L. 27 giugno 2013 n. 77, alla cui applicazione è stata dedicata una nutrita serie di interventi legislativi successivi in materia penale, tra i quali, a titolo esemplificativo e in estrema sintesi, possono essere citati il D.L. n. 93 del 2013, convertito in L. n. 119 del 2013 – c.d. pacchetto sicurezza – la L. n. 69 del 2019 – c.d. Codice Rosso – e la L. 24 novembre 2023 n. 168 (“Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica“) che, tra le altre cose, ha integrato la nozione di “violenza domestica” di cui all’art. 3, comma 1, D.L. n. 93 del 2013, ora descritta in «uno o più atti, gravi ovvero non episodici, o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verifichino all’interno della famiglia o del nucleo familiare, tra coniugi o ex coniugi, o tra persone legate attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima»; ed ha conferito espresso rilievo anche alla c.d. violenza assistita, commessa “in presenza di minorenni” così da coordinarne la definizione con la disciplina del codice penale, con particolare riferimento alla previsione della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 11 quinquies cod. pen..
E’ stato inserito l’art. 362 bis cod. proc. pen., che obbliga il pubblico ministero, anche quando si proceda per il delitto di lesioni aggravate in danno del coniuge, ai sensi degli artt. 582 e 577 n. 1 cod. pen., effettuate le indagini ritenute necessarie, a valutare senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall’iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari; la norma prevede, per il giudice, un termine stringente di venti giorni dal deposito in cancelleria della richiesta di applicazione di misure cautelari del pubblico ministero; l’art. 280 ult. co . cod. proc. pen. stabilisce ora che le misure cautelari, quando si proceda per il delitto in esame, possono essere applicate anche al di fuori dei limiti di pena ordinariamente prescritti per gli altri delitti.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 n. 42353 del 2024

Molto spesso le vittime non denunciano per paura o ritenendo il percorso poco efficace in quanto a volte difficilmente dimostrati. Come ritenete si possa procedere in questi casi, da chi farsi affiancare come supporto?
Gentile Signora
si ritiene che in molti casi l’assistenza psicologica, oltre che legale, sia fondamentale per poter “aiutare” la persona che certamente vive un momento di difficoltà e disagio soprattutto psichico, oltre che fisico.
Cordialmente
ETS ALETES APS