La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente il rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico richiesto dagli agenti della polizia di Stato in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 7, CDS.
Nel caso di specie l’imputato/ricorrente veniva fermato dagli agenti di polizia subito dopo aver parcheggiato il suo veicolo e non mentre si trovava alla guida dello stesso e pertanto ritiene di aver perso la qualità di “conducente“, diventando mero “pedone” della strada. Gli agenti di polizia notando un evidente stato di ebbrezza alcolica decidevano di sottoporlo all’alcoltest, al quale l’imputato/ricorrente opponeva un sostanziale rifiuto.
L’art. 186, comma 7, CDS, sanziona la condotta del “conducente” di un mezzo che rifiuta di sottoporsi all’esame alcolimetrico richiesto dagli agenti della polizia in caso di incidente stradale ovvero “quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool“. E’ di tutta evidenza che il termine “conducente” si riferisca a colui che guida o che ha guidato, fino a poco prima della richiesta degli agenti di polizia, un veicolo, come si desume, oltre che dal significato letterale della norma incriminatrice, anche dal divieto, fissato dal comma 1 dello stesso articolo, di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, che indica chiaramente come sia genericamente vietata qualsivoglia conduzione di veicoli nella fase in cui le capacità percettive e reattive possono essere negativamente condizionate da una precedente assunzione di quelle bevande.
In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, per la quale, ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella “nozione di guida” la condotta di chi si trovi all’interno del veicolo … quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico (Cass., Sez. 7, n. 10476 del 20/01/2010). In senso conforme si è sostenuto che, in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la “fermata” costituisca una fase della circolazione, talchè è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcoltest fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto (Cass., Sez. 4, n. 37631 del 25/09/2007).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 6 n. 41457 Anno 2019