Furto aggravato dopo la “Riforma Cartabia”
Cosa cambia ai fini della procedibilità del reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. a seguito della novella del d.lgs. 150 del 2022 c.d. “Riforma Cartabia”, nell’ipotesi di reato commesso prima della sua entrata in vigore?
Il reato è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.gs. 10 ottobre 2022 n. 150 all’art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625,
numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)».
La novità normativa riguardante il regime di procedibilità trova applicazione anche in ordine a fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150/2022.
A questa conclusione può giungersi, pur in assenza di una disposizione transitoria ad hoc, mutuando il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione di altri interventi legislativi che hanno modificato il regime di procedibilità dei reati. Si è, invero, condivisibilmente sostenuto che, data la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la sua concreta incidenza sulla punibilità dell’autore del fatto, il rapporto tra leggi che modificano il regime di procedibilità di un reato deve essere governato dalla norma di cui all’art. 2, comma 4, cod. pen.
Il principio è stato sancito da Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò e altri, Rv. 241862 (a proposito del reato di cui all’art. 642 cod. pen.) ) secondo cui l’esistenza della condizione di procedibilità, in precedenza non richiesta, andava verificata dal Giudice anche in ordine ai reati commessi anteriormente all’intervenuta modifica. Di segno analogo, ancorché in direzione inversa, è la giurisprudenza secondo cui, qualora il regime di procedibilità divenga più severo, la modifica normativa non può riguardare i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999 sulla “nuova” irrevocabilità della querela in materia di stalking; Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188 circa l’irretroattività della procedibilità di ufficio per i reati di violenza sessuale prevista dall’art. 609- septies cod.pen.). Tale orientamento è stato richiamato in Cassazione Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 20766 del 2024