Lieve entità del fatto nella detenzione di sostanze stupefacenti
Articolo 73, comma 5, Testo unico stupefacenti
(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
Ai fini del riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del fatto, il più recente ed autorevole insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) è nel senso che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell’art. 73 deve essere complessiva, così abbandonando l’idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo significa anche che tali indici non devono tutti indistintamente avere segno positivo o negativo.
Come affermano le Sezioni Unite Murolo, all’esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri.
Ed è parimenti necessario — proseguono le Sezioni Unite – che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell’affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Il che significa che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività.
In tale ottica è opportuno sottolineare, prosegue la decisione in esame, come anche l’elemento ponderale – quello che più spesso assume un ruolo centrale nell’apprezzamento giudiziale – non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione del citato art. 73, comma 5, come rivela ancora una volta proprio il raffronto dello stesso con la disposizione di cui all’art. 80, comma 2, T.U. stup. In altri termini, anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere determinata in concreto, nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento.
Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all’esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione. (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pg. c. Pascale Alessandro, Rv. 284319 – 01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 9135 del 2025
