Mantenimento del figlio maggiorenne

Mantenimento del figlio maggiorenne diritto di

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta, sotto il profilo giuridico, la questione inerente l’obbligo genitoriale di mantenimento del figlio maggiorenne, che non abbia raggiunto l’indipendenza economica (da intendersi quale reperimento di uno stabile lavoro che gli consenta un tenore di vita adeguato e dignitoso).

In particolare la Suprema Corte di legittimità si concentra sulle modalità idonee a fare emergere nell’ambito del processo la condizione di non raggiunta indipendenza economica ovvero di incolpevolezza dei figli maggiorenni conviventi per il mancato raggiungimento di tale condizione, quale presupposto del sorgere e, soprattutto, del venir meno del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne.

Il diritto del figlio si giustifica all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto, ex art. 147 C.c., delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell’obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.

Per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 C.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (artt. 155- quinquies C.c., applicabile ratione temporis, e art. 337 septies C.c. attualmente vigente), ma il genitore che agisca nel confronti dell’altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l’azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l’attore ha l’onere di introdurre nel processo.

Con analoghe modalità può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell’indipendenza economica.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell’obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione.

L’onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l’allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l’estinzione dell’obbligazione dedotta, mentre la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell’obbligo dei genitori al mantenimento del figlio maggiorenne va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso ( non potendo prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne ) e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani.

Corte di Cassazione Sent. Num. 12952 Anno 2016

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