Mantenimento della nipote da parte della zia
Nel caso in esame la zia materna aveva provveduto a integrare le sostanze della nipote al fine di assicurarne il mantenimento, e al contempo aveva agito nei confronti del genitore inadempiente per il rimborso di quanto da lei pagato.
Orbene, dato che l’obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati (v., per tutte, Cass. 5652/2012), sorge con decorrenza dalla nascita (Cass. 22506/2010) e non viene meno per il fatto che a ciò altri abbiano provveduto, la legittimazione della parente è stata riconosciuta dalla Corte distrettuale senza il preventivo accertamento del ricorrere dei presupposti dell’istituto della gestione di affari.
Infatti, l’istituto della negotiorum gestio, quale disciplinato dagli artt. 2028 e ss. cod. civ., postula lo spontaneo svolgimento di un’attività , da parte del gestore, diretta al conseguimento dell’esclusivo interesse di un altro soggetto (Cass. 23823/2004, Cass. 4623/2001).
Nel caso di specie la Corte di merito non si è preoccupata di acclarare l’animus aliena negotia gerendi, cioè il proposito di agire per conto e vantaggio di altri (v. Cass. 550/1964), dato che si è limitata ad accertare che la zia materna aveva provveduto interamente al mantenimento della nipote senza verificare, però , se una simile condotta fosse stata tenuta nell’interesse proprio, per spirito di liberalità nei confronti della ragazza (figlia della sorella defunta in pendenza del giudizio di separazione), piuttosto che in adempimento degli obblighi del padre.
La statuizione della Corte di merito, in punto di attribuzione della legittimazione iure proprio alla sola zia, per il rimborso di quanto pagato per il mantenimento ex art. 2031 cod. civ., manca, quindi, di uno dei presupposti necessari per l’applicazione dell’istituto della gestione d’affari, cioè dell’accertamento della presenza nell’agente dello specifico intento di amministrare affari non propri per conto di colui cui gli affari stessi appartenevano e nell’esclusivo interesse di quest’ultimo.
Corte di Cassazione Civile, ordinanza n. 5262/2024
