Omesso versamento dell’assegno di mantenimento. Assoluzione per indigenza
Insussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 570 C.p.
Nel caso di specie l’imputato si era incolpevolmente trovato in situazione d’indigenza e, quindi, nell’impossibilità assoluta di adempiere agli obblighi impostigli dal giudice civile, essendo stato nelle more licenziato ed avendo intrapreso senza fortuna varie attività lavorative, tanto da essersi trovato costretto a chiedere numerosi prestiti a parenti ed amici per sopravvivere.
Secondo il principio costantemente affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui l’impossibilità di adempiere agli obblighi di mantenimento verso i familiari imposti dal giudice civile debba essere assoluta, non potendo desumersi automaticamente neppure da una condizione di disoccupazione dell’obbligato (nella potendo escludere, in ipotesi, che questi possa godere di rendite finanziarie, dominicali o comunque di introiti diversi dai redditi da lavoro).
Ma il predicato di “assolutezza” non può nemmeno essere calibrato al livello dell’indigenza totale, dovendo essere inteso, piuttosto, secondo un’accezione di tipo assiologico, in coerenza con il generale principio di offensività del diritto penale.
Occorre, cioè, tenere in considerazione i beni giuridici in conflitto, assegnando certamente prevalenza alla tutela della prole e, comunque, del familiare c.d. “debole“, in ragione dei doveri di solidarietà imposti dalla legge civile (articolo 433 c.c. ss.,), ma individuando il punto di equilibrio tra i medesimi, secondo il canone generale della proporzione e tenendo conto di tutte le peculiarità del caso specifico: importo delle prestazioni imposte, disponibilità reddituali dell’obbligato, necessità per lo stesso di provvedere a proprie esigenze di vita egualmente indispensabili (vitto, alloggio, spese inevitabili per la propria attività lavorativa), solerzia, da parte sua, nel reperimento di possibili fonti di reddito (eventualmente ulteriori, se necessario, rispetto a quelle di cui già disponga), contesto socio-economico di riferimento e quant’altro sia in condizione d’influire significativamente sulla effettiva possibilità di assolvere al proprio obbligo, se non a prezzo di non poter provvedere a quanto indispensabile per la propria sopravvivenza dignitosa.
Corte di Cassazione, Sez. VI, sentenza n. 32576 del 5 settembre 2022