Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa
Dispositivo dell’art. 604 bis Codice Penale
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.
Una ipotesi del delitto de quo si rinviene nel caso di specie in cui la scritta e il logo di Disneyland, modificato in quello di Auschwitzland, e con il profilo del castello delle favole modificato in quello dei cancelli del campo di concentramento, crea una associazione di immagini e concetti che è denigratoria dell’evento storico conosciuto come Shoah.
Un comportamento di questo tipo potrebbe astrattamente rientrare in quello dell’art. 604-bis, ultimo comma, cod. pen. che, nel testo modificato dall’ art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, già vigente al momento di commissione del fatto per cui si procede, punisce, in presenza di un concreto pericolo di diffusione, la cui sussistenza dovrà essere accertata dal giudice del merito, chi propaganda idee fondate “sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra“.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 1 n. 49346 del 2023