Scuola pubblica o scuola privata? Minori contesi
Nel caso di specie tra i genitori è insorto contrasto circa le modalità di prosecuzione del percorso scolastico dei minori: la madre intendendo far loro continuare gli studi presso una scuola privata, di “impostazione religiosa cristiana” e da questi già frequentata negli anni precedenti; il padre preferendo, invece, dar loro una educazione di “ispirazione laica e pluralista”, con correlata iscrizione a una scuola pubblica.
Il tema, che viene qui in specifico esame, riguarda la fattispecie del contrasto tra genitori, entrambi esercenti la responsabilità genitoriale, su una questione di particolare importanza che investe la persona del figlio minore: quale indubbiamente è quella che richiama la scelta delle modalità di svolgimento del percorso scolastico di questi.
Nel caso concreto, peraltro, non viene in applicazione la norma dell’art. 316 c.c., commi 2 e 3. Secondo quanto rilevato già da Cass., 1 novembre 2000, n. 14360, questa disposizione concerne e regola, infatti, il caso del contrasto che insorga nel contesto di un nucleo genitoriale che sia tuttora unito.
Non si spiegherebbe altrimenti un intervento giudiziale propriamente orientato (secondo la linea di azione che viene prescritta in via primaria dalla norma) a fornire dei semplici “suggerimenti”, quali ritenuti “più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare”. Che’ in un contesto genitoriale ormai disaggregato – o comunque in fase di avanzata disaggregazione – si manifesta in sé velleitaria, quando non del tutto assente, l’ipotesi di perseguire una strada intesa a comporre il contrasto nel segno di una comune decisione genitoriale.
Il caso presentemente in esame fa riferimento a un contrasto insorto dopo l’avvenuta separazione dei genitori. Pertanto, la norma di riferimento e governo della relativa fattispecie concreta non può che essere quella dettata, dall’art. 337 ter c.c., comma 3 (che, tra gli altri, richiama anche le materie dell’”istruzione e dell’educazione” dei minori) per cui – nell’ipotesi di contrasto insorto tra i genitori su questione di “particolare importanza” per la persona del minore – “la decisione è rimessa al giudice”.
Precisata in tal modo la prospettiva di riferimento, si deve adesso rilevare quanto segue.
La giurisprudenza della Corte di legittimità ritiene che, in materia di scelte riguardo ai figli, criterio guida, informante delle decisioni sia – non possa non essere – quello del preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata (cfr., tra le altre pronunce, Cass., 11 novembre 2020, n. 25310; Cass., 24 maggio 2018; Cass., 1 febbraio 2005, n. 1996).
Proprio dando corso e attuazione a detto principio, la Corte ha stabilito che, “in caso di conflitto genitoriale, il perseguimento dell’interesse del minore può comportare anche l’adozione di provvedimenti, relativi all’educazione religiosa, contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori, ove la loro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo” (così Cass., 30 agosto 2019, n. 21916; cfr., altresì, sulla medesima falsariga, e sempre in tema di educazione religiosa, già Cass., 4 novembre 2013, n. 24683).
Nel caso qui in esame, la Corte di merito si è conformata ai principi appena richiamati. La scelta così compiuta non risponde a una ipotetica predilezione della Corte per una scuola confessionale, a discapito di quella pubblica. Dipende, invece, dall’acuito bisogno dei minori di avere – nel frangente – una continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa.
Ciò fissato, va ancora osservato che il provvedimento del giudice di merito, se conculca nell’attuale il diritto del genitore di fornire ai figli un’educazione aconfessionale e di tensione pluralista, non comporta tuttavia una compromissione definitiva, ovvero “non rimediabile”, del medesimo.
Invero, l’educazione dei minori è vicenda assai articolata; e che viene a svilupparsi, altresì, lungo un arco temporale di significativa dimensione. La sussistenza di una educazione atta ad apprezzare i valori della laicità e della pluralità di visioni e di opinioni – ne consegue – risulta frutto di una valutazione complessiva delle diverse fasi che la compongono.
Anche da questo punto di vista, dunque, si manifesta corretta la decisione adottata dal giudice di merito, che – a fronte di un contrasto genitoriale che, in materia di educazione dei figli, appare radicale – ha assunto una determinazione che ha un’efficacia temporale circoscritta allo svolgimento dei cicli scolastici che attualmente frequentano i minori.
Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 27 luglio 2021, n. 21553