Termini a difesa. Termine per impugnare
I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.
I termini si computano secondo il calendario comune.
Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
(ex art. 172, c.p.p.)
Il quesito, rimesso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, deve essere precisato nel seguente:
“se la regola secondo cui il termine stabilito a giorni, che scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo, riguardi anche il termine di deposito della sentenza, con conseguenti effetti sull’inizio di decorrenza del termine per impugnare“.
Il problema è rimesso alle Sezioni Unite ravvisando profili di contrasto.
A tale proposito si rileva che secondo un orientamento giurisprudenziale (espresso da Sez. 3, n. 133 del 19/11/2008, dep. 2009; Sez. 2, n. 23694 del 15/05/2008) in materia di termini stabiliti a giorni, la proroga prevista per i giorni festivi dall’art. 172 c.p.p., comma 3, riguarda esclusivamente la scadenza dei termini stessi, e non anche l’inizio della loro decorrenza, la quale pertanto non potrebbe essere prorogata di diritto, anche quando debba essere in concreto riferita ad un giorno festivo.
Si ritiene però che siffatta interpretazione contrasterebbe con il tenore letterale dell’art. 585 c.p.p., comma 2, laddove stabilisce che i termini previsti dal comma 1 dello stesso articolo decorrono in ogni caso dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza (Sez. 6 n. 42785 del 25/10/2001), senza riferimento alcuno al computo dei dati temporali ex art. 172 c.p.p., facendo in tal modo coincidere il dies a quo per proporre l’impugnazione con il dies ad quem relativo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza, prorogabile di diritto al primo giorno non festivo successivo a quello festivo di scadenza.
Avuto riguardo alla ratio dell’art. 585 c.p.p., consistente nell’evitare di dare avviso alle parti del deposito della sentenza in tutti i casi in cui la stessa è depositata nei termini di legge o indicati dal giudice, i parametri di commisurazione di entrambi i predetti termini non potrebbero che essere identici, e sarebbe illogico ritenere decorrente dal giorno festivo il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, pur dovendosi individuare in quello successivo non festivo il termine di scadenza per il deposito della sentenza.
Effettivamente, Sez. 3, n. 133 del 19/11/2008, dep. 2009, ha ritenuto l’inammissibilità dell’impugnazione proposta, nel caso al suo esame, il giorno successivo a quello di scadenza del termine, calcolando come data d’inizio il giorno festivo in cui secondo il calendario comune scadeva il termine per il deposito della sentenza, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui la regola posta dall’art. 172 c.p.p., comma 3, non s’estende al termine iniziale (o intermedio) festivo. Nello stesso senso s’è espressa Sez. 4, n. 2625 del 21/09/1999.
Tali sentenze non hanno tuttavia specificamente considerato l’aspetto che il dies a quo del termine per impugnare decorre, ex art. 585 c.p.p., comma 2, lett. e), dal dies ad quem per il deposito della motivazione della sentenza; che questo, cadendo in giorno festivo, andava di diritto prorogato; che, non ricorrendo ipotesi di sospensione diversamente operanti per i due termini, la decorrenza dell’inizio dell’uno dalla fine dell’altro equivale secondo il calendario comune alla coincidenza del giorno d’inizio con il giorno di fine.
Occorre stabilire soltanto se, in materia di termini processuali stabiliti a giorni, la proroga di diritto, in caso di scadenza in giorno festivo, al giorno successivo riguardi anche l’inizio della decorrenza.
L’art. 172 c.p.p., comma 3, dispone che “il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo“. La disposizione, tassativa nel dato letterale, nega implicitamente ogni rilievo all’ipotesi che i giorni festivi vengano a cadere all’inizio o durante il decorso del termine: salva, ovviamente, diversa previsione normativa che si ponga come lex specialis rispetto alla regola generale (come, ad esempio, quella di cui all’art. 477 c.p.p., comma 2). Nè fra termine iniziale e termine finale è predicabile identità di situazioni o è spendibile analogia di ratioo. La disposizione assicura che allorchè sono fissati dei termini per il compimento di uno specifico atto, o per lo svolgimento di una data attività, “l’interessato possa svolgere l’attività sottoposta a termine anche nell’ultimo giorno utile” (Corte cost., ord. n. 80 del 1967). Ma solo al perfezionamento dell’esistenza giuridica dell’atto, che normalmente si realizza con deposito, ricezione, verbalizzazione o ratifica del funzionario addetto all’ufficio, è indispensabile che il termine non cada in giorno in cui gli uffici sono chiusi; non all’eventuale attività di studio, preparazione, compilazione.
Sul punto appaiono d’altronde concordi dottrina e risalente e consolidata giurisprudenza (cfr., in relazione all’analoga disposizione recata dall’art. 180 c.p.p. del 1930, Sez. 4, n. 2523 del 17/10/1969, Pardini, Rv. 113386; Sez. 5, n. 873 del 03/03/1971, Micheluzzi, Rv. 117940; Sez. 2, n. 1385, 03/12/1984, dep. 1985, Annessi, Rv. 167824; Sez. 2, n. 274 del 25/01/1984, Di Staso, Rv. 163027, e in relazione al codice vigente, tra molte neppure massimate, Sez. 6, n. 28290 del 03/06/2003 Baldassarre, Rv. 226354).
La proroga di diritto del giorno di scadenza non riguarda dunque il giorno d’inizio, così come non riguarda i giorni intermedi.
Deve verificarsi allora, anzitutto, se l’art. 172 c.p.p., comma 3, si applichi alle sentenze. La soluzione non può essere che positiva.
Nessuna indicazione normativa consente di limitare la portata del disposto dell’art. 172 c.p.p., comma 3, ai soli atti o attività delle parti o ai soli termini perentori. La regola della proroga del termine che cade in giorno festivo al primo giorno immediatamente successivo non festivo, risponde, per altro, a principio generale applicabile nei più diversi settori dell’ordinamento (basterà ricordare l’art. 155 c.p.c., comma 4).
Neppure esiste alcuna ragione extratestuale che giustifichi la limitazione della sfera d’applicazione della norma in esame alla sola attività delle parti. Anche il giudice, come le parti, dipende, per il deposito dei suoi atti dagli uffici di cancelleria. Ove l’ultimo giorno in tesi utile coincida con un giorno festivo, la chiusura degli uffici comporterebbe, per il giudice nello stesso modo che per le parti, l’impossibilità materiale di fruire dell’ultimo giorno utile.
La giurisprudenza è sul punto consolidata: si vedano, tra molte, Sez. 6, n. 4571 del 01/12/1995 Borzoni, Rv. 204007; Sez. 2, n. 5699 del 21/10/1997 Primerano, Rv. 209027; Sez. 6, n. 1795 del 21/05/1998, Pecoraro, Rv. 211252; Sez. 4, n. 42736 del 17/10/2007, Nicotra, Rv. 238304, in tema di termine di dieci giorni per la decisione del tribunale del riesame; Sez. 2, n. 4546 del 24/10/1994, Gronchi, Rv. 200003, in tema di interrogatorio ex art. 294 c.p.p.; nonchè, con riferimento all’analoga disciplina del codice previgente: Sez. 6, n. 175 del 21/01/1989, Montefusco, Rv. 180478, in tema di convalida dell’arresto; Sez. 1, n. 876 del 27/03/1985, Loiacono, Rv. 169293;
Sez. 1, n. 1206 del 20/12/1983, Rigamo, Rv. 162562, in tema di termini per la presentazione al giudizio direttissimo.
Si è discusso, e talora si discute ancora, in specie in materia civile e pur senza alcun fondamento, se la regola sia applicabile ai termini perentori. Non si è mai dubitato invece che concerna anche i termini ordinatori (cfr. da ultimo Sez. 1 civ., n. 5254 del 04/04/2003, Rv. 562171; Sez. 4 pen., n. 4658 del 17/12/1976, Romano, Rv. 135569), per i quali non è in linea generale nè particolare prevista alcuna limitazione del regime della prorogabilità. Anche per i termini per proporre impugnazione decorrenti “dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza” (art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c)), l’individuazione del momento d’inizio non può che dipendere, pertanto, dal criterio composito di cui si è detto, costituito dal computo materiale dei giorni assegnati per il deposito e dall’applicazione della regula iuris che dispone la proroga di quello cadente in giorno festivo al successivo non festivo.
Per conseguenza, se il giorno finale del primo termine è festivo, esso è prorogato al primo giorno immediatamente successivo non festivo e da tale giorno non festivo decorre il secondo termine: non perchè il giorno festivo non sarebbe calcolabile quale giorno iniziale di decorrenza, ma semplicemente perchè il giorno iniziale di decorrenza del secondo termine coincide con quello in cui cade il primo termine, sicchè la proroga di diritto del primo comporta lo spostamento dell’inizio della decorrenza del secondo.
Sotto l’aspetto sistematico tale criterio è poi l’unico conforme allo scopo delle regole poste dall’art. 585 c.p.p., di evitare, mediante il sistema di prefissazione di termini per il deposito, costi e tempi per le notificazioni; scopo che è ragionevolmente perseguito soltanto se si assicura equanimemente alle parti il diritto di proporre impugnazione con pienezza dei tempi previsti per l’esercizio di tale diritto. Così, da un lato, se il deposito è ritardato, anche di un solo giorno, occorre procedere a notifica; dall’altro, se la sentenza è ritualmente depositata nel giorno post-festivo successivo a quello astrattamente coincidente con lo scadere del termine, non può conseguirne per la parte la perdita di un giorno rispetto al termine che deve esserle riconosciuto.
Concludendo devono essere affermati i seguenti principi di diritto:
“la regola per cui il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, posta nello specifico dall’art. 172 c.p.p., comma 3, si applica anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce perciò anche al termine per la redazione della sentenza”;
“nei casi in cui, come nell’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), è previsto che il termine assegnato per il compimento di una attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo in cui il precedente termine venga a cadere al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento altresì della decorrenza del termine successivo con esso coincidente”;
“tale situazione non si verifica ove ricorrano cause di sospensione quale quella prevista per il periodo feriale che, diversamente operando per i due termini, comportino una discontinuità in base al calendario comune tra il giorno in cui il primo termine scade e il giorno da cui deve invece calcolarsi l’inizio del secondo”.
Corte di Cassazione Sez. Unite 10.01.2012, n. 155