Un fatto di cronaca può assumere rilevanza quale fatto storico, il che può giustificare la permanenza del dato mediante la conservazione in un archivio o in altri diversi supporti.
Ai sensi dell’art. 11, comma 1 lett. b), D.lgs. n. 196 del 2003 i dati raccolti e trattati per una determinata finalità possono essere successivamente utilizzati per altri scopi, con la prima compatibili. Anche in tale ipotesi essi debbono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza nonché conservati in forma che consenta l’identificazione del soggetto cui gli stessi appartengono per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati.
Si pone in proposito la questione di delineare il quomodo della tutela, le modalità di relativa attuazione.
Va al riguardo altresì considerato che la notizia, sia essa collocata o meno in un archivio, può dal soggetto che effettua il trattamento essere memorizzata anche nella rete internet. Deve allora distinguersi tra archivio e memoria della rete internet.
Mentre l’ archivio si caratterizza per essere ordinato secondo criteri determinati, con informazioni intercorrelate volte ad agevolarne l’accesso e a consentirne la consultazione, la rete internet costituisce in realtà un ente ove le informazioni non sono archiviate ma solo memorizzate.
Internet è dotato di una memoria illimitata e senza tempo, emblematico essendo al riguardo il comune riferimento al “mare di internet”.
La memoria della rete internet non è un archivio, ma un deposito di archivi. Nella rete internet le informazioni non sono in realtà organizzate e strutturate, ma risultano isolate, poste tutte al medesimo livello “appiattite”, senza una valutazione del relativo peso, e prive di contestualizzazione, prive di collegamento con altre informazioni pubblicate.
Si pone allora l’esigenza di attribuzione della fonte dell’informazione ad un soggetto, della relativa affidabilità, della qualità e della correttezza dell’informazione.
Gli archivi sono dunque quelli dei singoli utenti che accedono alla rete, dei titolari dei siti, che costituiscono invero la fonte dell’informazione ( c.d. siti sorgente ).
Il motore di ricerca è infatti un mero intermediario telematico, che offre un sistema automatico di reperimento di dati e informazioni attraverso parole chiave, un mero database che indicizza i testi sulla rete e offre agli utenti un accesso per la relativa consultazione.
Esso è un mero fornitore del servizio di fruizione della rete, limitandosi a rendere accessibili sul sito web i dati dei c.d. siti sorgente, assolvendo ad un’attività di mero trasporto delle informazioni ( ad eccezione dell’ipotesi in cui compia un’attività di trasformazione delle medesime, a tale stregua divenendone anch’esso produttore diretto, con conseguente assoggettamento a responsabilità in caso di illecito ex artt. 14 ss. D.lgs. n. 70 del 2003, fonte di recepimento della Direttiva 2000/31/CE ).
In particolare, come posto in rilievo nella giurisprudenza di merito, Google è notoriamente un motore di ricerca, che si limita a offrire ospitalità sui propri server a siti internet gestiti dai relativi titolari in piena autonomia, i quali negli stessi immettono e memorizzano le informazioni oggetto di trattamento.
Al riguardo il motore di ricerca non svolge dunque un ruolo attivo. Il trascorrere del tempo assume d’altro canto rilievo con riferimento sia agli archivi del soggetto che accede alla rete internet sia alla memoria di quest’ultima.
Decisivo si appalesa al riguardo l’interesse pubblico alla conoscenza della notizia, sia essa di cronaca o storica. A fronte dell’esigenza di garantire e mantenere la memoria dell’informazione si pone infatti, come detto, il diritto all’oblio del soggetto cui l’informazione si riferisce. Se del dato è consentita la conservazione per finalità anche diversa da quella che ne ha originariamente giustificato il trattamento, con passaggio da un archivio ad un altro, nonché ammessa la memorizzazione ( anche ) nella rete di internet, per altro verso al soggetto cui esso appartiene spetta un diritto di controllo a tutela della proiezione dinamica dei propri dati e della propria immagine sociale, che può tradursi, nella pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento della notizia, oltre alla relativa cancellazione.
Ai fini della lecita a corretta utilizzazione dei dati è necessario che sussista una stretta correlazione temporale tra l’identificabilità del titolare dei dati e la finalità del relativo trattamento.
La finalità del trattamento condiziona la persistente identificabilità del soggetto titolare dei dati ma è a sua volta normativamente stretta dai rigorosi limiti temporali per i quali è giustificata “per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati”.
Al riguardo, con riferimento alla rete internet non si pone allora un problema di pubblicazione o di ripubblicazione dell’informazione, quanto bensì di permanenza della medesima nella memoria della rete internet e, a monte, nell’archivio del titolare del sito sorgente.
Se il passaggio dei dati all’archivio storico è senz’altro ammissibile, ai fini della liceità e correttezza del relativo trattamento e della relativa diffusione a mezzo della rete internet è indefettibilmente necessario che l’informazione e il dato trattato risultino debitamente integrati e aggiornati. Anche in tal caso i dati debbono risultare “esatti” e “aggiornati”, in relazione alla finalità del loro trattamento.
A fortiori in caso di relativo inserimento in un archivio storico che venga memorizzato pure nella rete di internet la notizia non può continuare a risultare isolatamente trattata e non contestualizzata in relazione ai successivi sviluppi della medesima. Ciò al fine di tutelare e rispettare la proiezione sociale dell’identità personale del soggetto, che costituisce lo scopo che fonda l’interesse pubblico, a sua volta a base della finalità del trattamento, alla persistente conoscenza della notizia.
Se pertanto come nella specie l’interesse pubblico alla persistente conoscenza di un fatto avvenuto in epoca (di molto) anteriore trova giustificazione nell’attività svolta dal soggetto titolare dei dati, e tale vicenda ha registrato una successiva evoluzione, dalla informazione in ordine a quest’ultima non può invero prescindersi, giacché altrimenti la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera.
Se vera, esatta ed aggiornata essa era al momento del relativo trattamento quale notizia di cronaca, e come tale ha costituito oggetto di trattamento, il suo successivo spostamento in altro archivio di diverso scopo ( nel caso, archivio storico ) con memorizzazione anche nella rete internet deve essere allora realizzato con modalità tali da consentire alla medesima di continuare a mantenere i suindicati caratteri di verità ed esattezza, e conseguentemente di liceità e correttezza, mediante il relativo aggiornamento e contestualizzazione.
Solo in tal modo essa risulta infatti non violativa sia del diritto all’identità personale o morale del titolare, nella sua proiezione sociale, del dato oggetto di informazione e di trattamento, sia dello stesso diritto del cittadino utente a ricevere una completa e corretta informazione.
Anche laddove non si ponga una questione di tutela contro la diffamazione o di protezione dell’immagine o dell‘onore, sussiste allora in ogni caso l’esigenza di salvaguardare il diritto del soggetto al riconoscimento e godimento della propria attuale identità personale o morale. Orbene, è il titolare del sito, e non già il motore di ricerca a dover provvedere al raggiungimento del suindicato obiettivo.
Corte di Cassazione Civile Sent. Num. 5525 Anno 2012